Martedì ultimo giorno per comunicare l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata

24 Novembre 2011   19:51  

E’ ormai prossima la scadenza per la comunicazione al Registro delle imprese del proprio indirizzo di pec (posta elettronica certificata). Il termine ultimo è infatti fissato per il 29 novembre prossimo,

data entro la quale sono tenute a tale adempimento tutte le imprese costituite in forma societaria e iscritte nel registro delle imprese il giorno di entrata in vigore dell’art. 16, c. 6, del D.L. 185/2008 (convertito, con modificazioni, con L. 2/2009). Nello specifico, i soggetti obbligati alla comunicazione sono le società di capitali e di persone (comprese le società semplici); le società cooperative; le società in liquidazione e le società estere che hanno in Italia una o più sedi secondarie.

La domanda di iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata va presentata mediante la “Comunicazione Unica” di cui all’art. 9 del D.L. 7/2007, e utilizzando la modulistica registro imprese/REA (modulo S2, riq. 5, nei soli campi relativi all’indirizzo di p.e.c.). La stessa è esente dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria, salvo non sia accompagnata anche dall’iscrizione di altri atti o fatti (nel qual caso sarà soggetta all’imposta di bollo e ai diritti di segreteria dovuti per il corrispondente adempimento).

La comunicazione in questione deve essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa, ovvero dai professionisti individuati dall’art. 31, comma 2-quinquies, della L. 24 novembre 2000, n° 340.

In alternativa alle normali modalità di predisposizione ed invio delle pratiche al Registro delle imprese (Comunica-Starweb e Comunica-Fedra), sul sito www.registroimprese.it è anche disponibile una procedura semplificata on line che consente, al legale rappresentante della società, munito di firma digitale, di procedere all’adempimento gratuitamente e più rapidamente.

Il mancato rispetto del citato termine (29 novembre 2011) comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 2630 c.c. in capo al legale rappresentante dell’impresa tenuta all’adempimento in questione.

Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il sito www.ch.camcom.it nel quale è disponibile anche un’apposita guida, nonché il sito www.registroimprese.it.


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