Fisco in Pausa: Sospensione Estiva per le Tasse, Ecco le Novità e le Eccezioni

30 Luglio 2024   16:57  

Con l'arrivo di agosto, i contribuenti italiani possono tirare un sospiro di sollievo grazie alla cosiddetta "tregua estiva" fiscale. Il decreto Adempimenti ha infatti introdotto due periodi di sospensione annuali per l'invio di alcune tipologie di atti da parte dell'Agenzia delle Entrate. Questa pausa, che inizia il 1° agosto, è una misura significativa per chi deve fare i conti con il fisco, fornendo un temporaneo sollievo durante i mesi più caldi dell'anno.

Periodi di Sospensione

La sospensione estiva dell'invio di atti da parte del fisco è prevista dal 1° al 31 agosto, e sarà seguita da una seconda pausa dal 1° al 31 dicembre. Durante questi periodi, l'Agenzia delle Entrate non invierà gli atti, anche se già elaborati o emessi, a meno che non si verifichino casi di indifferibilità e urgenza che richiedano un'eccezione al regime di sospensione.

Atti Sospesi

La circolare 9/2024 dell'Agenzia delle Entrate elenca dettagliatamente quali atti rientrano nella sospensione:

  • Controlli Automatizzati: Comunicazioni relative ai risultati dei controlli automatizzati delle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972.
  • Controlli Formali: Comunicazioni relative ai risultati dei controlli formali delle dichiarazioni, come previsto dall'articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973.
  • Liquidazione Imposte: Comunicazioni riguardanti la liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata, ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge n. 311 del 2004.
  • Lettere di Compliance: Inviti all'adempimento spontaneo, noti come "lettere di compliance", ai sensi dell'articolo 1, commi 634-636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Eccezioni alla Sospensione

Nonostante la sospensione, ci sono casi in cui l'invio degli atti può comunque avvenire:

  • Pericolo per la Riscossione: Quando vi è un rischio per la riscossione, ad esempio, se la mancata comunicazione comprometterebbe il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza.
  • Notizie di Reato: Invio di atti che comportano l'inoltro di una notizia di reato secondo l'articolo 331 del codice di procedura penale.
  • Procedure Concorsuali: Comunicazioni destinate a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, per garantire l'insinuazione tempestiva nel passivo.

Sospensione dei Termini di Pagamento

Dal 1° agosto al 4 settembre, sono sospesi i termini di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, come stabilito dall'articolo 7-quater, comma 17, del decreto-legge n. 193 del 2016. Se, per motivi di indifferibilità, un atto viene comunque inviato durante il periodo di sospensione, il termine di pagamento di 30 giorni inizierà a decorrere dal 5 settembre, invece che dalla data di ricezione.

Considerazioni Finali

Il decreto Adempimenti conferma che la sospensione dell'invio di atti dall'Agenzia delle Entrate nel periodo 1°-31 agosto non influisce sulla sospensione dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dal 1° agosto al 4 settembre, come previsto dall'articolo 37, comma 11-bis, del decreto-legge n. 223 del 2006. Questa misura offre un importante respiro ai contribuenti, permettendo loro di gestire le proprie responsabilità fiscali con maggiore tranquillità durante i mesi estivi.


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