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Con l'arrivo di agosto, i contribuenti italiani possono tirare un sospiro di sollievo grazie alla cosiddetta "tregua estiva" fiscale. Il decreto Adempimenti ha infatti introdotto due periodi di sospensione annuali per l'invio di alcune tipologie di atti da parte dell'Agenzia delle Entrate. Questa pausa, che inizia il 1° agosto, è una misura significativa per chi deve fare i conti con il fisco, fornendo un temporaneo sollievo durante i mesi più caldi dell'anno.
La sospensione estiva dell'invio di atti da parte del fisco è prevista dal 1° al 31 agosto, e sarà seguita da una seconda pausa dal 1° al 31 dicembre. Durante questi periodi, l'Agenzia delle Entrate non invierà gli atti, anche se già elaborati o emessi, a meno che non si verifichino casi di indifferibilità e urgenza che richiedano un'eccezione al regime di sospensione.
La circolare 9/2024 dell'Agenzia delle Entrate elenca dettagliatamente quali atti rientrano nella sospensione:
Nonostante la sospensione, ci sono casi in cui l'invio degli atti può comunque avvenire:
Dal 1° agosto al 4 settembre, sono sospesi i termini di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, come stabilito dall'articolo 7-quater, comma 17, del decreto-legge n. 193 del 2016. Se, per motivi di indifferibilità, un atto viene comunque inviato durante il periodo di sospensione, il termine di pagamento di 30 giorni inizierà a decorrere dal 5 settembre, invece che dalla data di ricezione.
Il decreto Adempimenti conferma che la sospensione dell'invio di atti dall'Agenzia delle Entrate nel periodo 1°-31 agosto non influisce sulla sospensione dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dal 1° agosto al 4 settembre, come previsto dall'articolo 37, comma 11-bis, del decreto-legge n. 223 del 2006. Questa misura offre un importante respiro ai contribuenti, permettendo loro di gestire le proprie responsabilità fiscali con maggiore tranquillità durante i mesi estivi.