Jobs act: decreto su contratti a tutele crescenti

26 Dicembre 2014   15:21  

E' composto di 12 articoli il decreto legislativo sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, approvato dal Consiglio dei ministri del 24 dicembre: ad eccezione dell'articolo 11, dedicato al Contratto di ricollocazione, gli altri articoli disciplinano i licenziamenti.

-Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale: in questi casi il giudice ordina al datore di lavoro la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e il pagamento del risarcimento del danno subito. In sostituzione della reintegrazione, il lavoratore puo' chiedere un'indennita' pari a 15 mensilita' dell'ultima retribuzione

-Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa: il datore di lavoro deve pagare un'indennita' pari a 2 mensilita' per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilita'. Nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore e al pagamento di un'indennita' (non superiore a 12 mensilita') e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. 

-Offerta di conciliazione: in caso di licenziamento illegittimo, vi e' la possibilita' della conciliazione e il datore di lavoro puo' pagare un assegno circolare di importo pari a una mensilita' per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a 2 e non superiore a 18 (non piu' quindi la possibilita' di ricorrere al cosiddetto 'opting out'). In tal caso lo Stato si accolla l'onere delle mancate entrate fiscali e contributive e per questo sono previsti dei fondi sulla Legge di Stabilita'.    

-Computo dell'anzianita' degli appalti: ai fini del calcolo dell'indennita' (2 mensilita' per ogni anno di servizio), l'anzianita' del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa che subentra nell'appalto, si calcola tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore e' stato impiegato nell'attivita' appaltata -Piccole imprese: per le imprese sotto i 15 dipendenti l'indennita' al lavoratore licenziato resta da 2 a 6 mensilita'.

-Organizzazioni di tendenza: l'indennita' prevista per i lavoratori licenziati viene estesa anche a partiti, sindacati e soggetti che svolgono attivita' culturali, di istruzione, di religione e culto.    

- Licenziamento collettivo: al licenziamento collettivo si applica il regime di sanzioni dei licenziamenti individuali

-Contratto di ricollocazione: il lavoratore licenziato ha diritto a ricevere dal centro per l'impiego un voucher che rappresenta la sua dote di ricollocazione che presenta ad un'agenzia per il lavoro per ricevere servizi di formazione, riqualificazione e di ricerca di nuova occupazione.


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pubblicato il 26/12/2014 15:09

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